Art. 1.
(Divieti).

      1. È fatto divieto di praticare il salto con l'elastico e ogni altra attività similare ovvero di promuoverne o agevolarne lo svolgimento a qualsiasi titolo, sia in luoghi privati sia in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
      2. È altresì fatto divieto di assistere all'esercizio della attività di cui al comma 1, in veste di spettatore.